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Diritto e diritti

Debiti e separazione dei beni: attenzione a i grossi rischi che nessuno ti dice

Essere in regime di separazione dei beni rende esenti dalla necessità di saldare i debiti del coniuge? Per molti la risposta sarebbe affermativa, ma è davvero così?

È in crescita il numero di coppie che optano per la separazione dei beni, pensando in questo modo di potersi garantire maggiore indipendenza sul piano economico.

Avere debiti può essere fonte di preoccupazione per una coppia – Foto | Liberaveneto.it

È però un errore pensare che sia una situazione che riguarda esclusivamente le persone che hanno maggiori capacità economiche, in tanti lo fanno perché puntano in questo modo a mantenere la propria autonomia nella gestione del proprio patrimonio (in caso contrario sarebbe necessaria la doppia firma).

Non si può inoltre prendere in considerazione un altro importante vantaggio. Qualora uno dei due coniugi dovesse avere dei debiti, il conto dell’altro resta al sicuro. Ma non può che essere necessario chiedersi se sia un obbligo/dovere di saldare l’importo a norma di legge.

Cosa accade per i debiti con la separazione dei beni

L’idea di avere dei debiti, indipendentemente dall’entità, non può piacere a nessuno. Trovare un modo per saldarli ed evitare problemi non può che essere inevitabile. Restare indifferenti se questi riguardano il coniuge è impossibile, anche se si è optato per un regime di separazione dei beni.

Ma si è davvero esenti da ogni responsabilità almeno a norma di legge? Sapere cosa prevedano le normative in vigore non può che essere importante per non farsi trovare impreparati.

Tutto dipende dal motivo per cui i debiti sono stati contratti. Se questi sono legati a una spesa sostenuta per interesse della famiglia, si deve tenere presente il concetto di responsabilità sociale dei coniugi, termine a cui si riferisce la necessità di rispondere con i propri beni al debito contratto dall’altro.

È dovuto per legge aiutare il coniuge per i suoi debiti? – Foto | Liberaveneto.it

Ben diversa è la situazione se i debiti sono stati contratti per una necessit manifestata solo da un coniuge, come può accadere ad esempio in caso di un investimento fatto per realizzare un’attività in proprio. In questo caso rientrano gli acquisti fatti da un coniuge per qualcosa che non è di interesse familiare, quelli contratti prima del matrimonio da un coniuge, quelli contratti in seguito al matrimoni e quelli per cui ha compiuto una straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro. In questi ultimi casi il coniuge può venire in soccorso all’altro solo se lo ritiene necessario, non c’è alcun obbligo a riguardo.

Qualora dovesse esserci un divorzio, i beni saranno divisi in base alla proprietà effettiva, senza una divisione automatica del valore.

Scegliere è fondamentale

Stabilire se si preferisca la separazione dei beni o la comunione dei beni prima di contrarre un matrimonio (o un’unione civile) è importante. Se non ci si dovesse pronunciare in merito, infatti, si passerebbe in via automatica alla comunione dei beni. In questo caso ogni tipo di acquisto verrà fatto, anche se senza l’assenso del coniuge, apparterrà a entrambi in quote uguali. È bene quindi valutare i pro e i contro di ogni situazione.

Dalla comunione restano escluse solo le donazioni, i beni personali, le successioni ereditarie, i risarcimenti del danno.

Nel caso dei coniugi sposati con regime di comunione dei beni, i creditori di uno dei due possono rivolgersi all’altro per ottenere quanto spettante. L’articolo 194 del Codice Civile, infatti, stabilisce che siano ripartiti in parti uguali sia l’attivo sia il passivo. La responsabilità solidale resta valida anche in caso di separazione tra i due, quindi si dovrebbe evitare una soluzione simile se uno dei due ha una possibilità economica superiore rispetto all’altro e si vuole evitare di metterlo nei guai.

Una volta terminata la celebrazione del matrimonio, si scriverà nell’atto il regime patrimoniale scelto per trascriverlo poi  nel registro dello Stato civile. Questo andrà però sancito attraverso un atto notarile.

Ilaria Macchi

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